La Corte di Cassazione ha condannato il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta e l’amministratore dell’Anacapri Servizi Paolo Staiano, che avevano fatto ricorso alla sentenza del 21 dicembre del 2017 emessa dal Tribunale di Napoli che li ha condannati ad una pena di 10mila euro ciascuno di ammenda ritenendoli responsabili del reato di cui all’ar. 256 lett. a) decreto legislativo 152/2006 per consentito un’attività di raccolta rifiuti in assenza di autorizzazione attraverso l’attivazione e la gestione del suddetto stoccaggio. Nel 2012 i Carabinieri della Stazione di Anacapri, diretti dal Luogotenente Cristoforo Perilli unitamente ai Nas di Napoli, avevano fatto un sopralluogo allo stoccaggio di rifiuti in zona Faro dove oggi vi è l’isola ecologica del Comune di Anacapri, rilevando che i rifiuti venivano ammassati e poi solo dopo giorni portati a terraferma. I Carabinieri denunciando il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta e l’amministratore dell’Anacapri Servizi Paolo Staiano, fornirono al Pubblico Ministero inquirente una corposa documentazione fotografica e i formulari dove l’Anacapri Servizi annotava lo stoccaggio, che poteva essere al massimo di 48ore. I due condannati in primo grado avevano presentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione adducendo due motivi. Il primo: l’impianto in contestazione non costituiva un centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani richiedente i requisiti tecnici previsti dal D.M. 8.4.2008, bensì sito di trasferenza limitato alle sole operazioni di carico e scarico dei rifiuti che dai piccoli mezzi, che provvedevano alla raccolta sul territorio prelevandoli dai cassonetti carrabili, venivano ivi caricati, previa eventuale separazione per tipologia e pesatura e senza stoccaggio in terra, su camion più grandi che li trasportavano quotidianamente presso gli impianti di smaltimento e recupero collocati sulla terraferma, cioè a Napoli, come chiaramente emerso dalla deposizione del funzionario comunale Di Martino escusso in dibattimento. Deducono che l’esigua quantità di rifiuti prodotti dall’isola di Capri non richiedeva un centro di raccolta sull’isola e che pertanto difettavano gli elementi per ricondurre la fattispecie concreta alla previsione dell’art. 256 decreto legislativo 152/2006 essendo il rifiuto gestito solo incidentalmente dagli imputati e trovando perciò applicazione il disposto di cui all’art. 193 del medesimo decreto che consente lo stazionamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti e le soste tecniche per le operazioni di trasbordo purchè non eccedenti le 48 ore. Secondo motivo: la ricostruzione effettuata dal giudice di merito si fonda su un’ipotesi indimostrata non essendo stato in alcun modo provato che il Cerrotta fosse consapevole che la società Anacapri Servizi s.r.l. e pe essa lo Staiano continuasse a gestire a gestire l’impianto nel Comune di Anacapri come centro di raccolta e gestione rifiuti dopo la scadenza dell’efficacia dell’ordinanza contigibile ed urgente emanata dal Sindaco nel 2012, la cui durata circoscritta costituisce dimostrazione dell’obiettivo meramente emergenziale in tal modo perseguito destinando, invece, il centro dopo la sua scadenza ad area di trasferenza dei rifiuti. Sostengono inoltre che la norma penale contestata punisce l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti e non di rilascio dell’autorizzazione stessa, non essendo la circostanza che il Comune di Anacapri fosse l’unico socio della Anacapri Servizi s.r.l. sufficiente a determinare un automatismo tra le condotte del Sindaco e quelle della società, riconducibili esclusivamente al suo amministratore unico e dunque allo Staiano. In pratica Paolo Staiano si assumeva tutte le responsabilità di quella vicenda cercando di lasciare indenne il primo cittadino Franco Cerrotta.  Le tesi difensive non sono state sufficienti a convincere il Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto la conferma della condanna in primo grado con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi così come poi i Giudici, Presidente della 3a sezione penale Giulio Sarno e relatore Donatella Galterio hanno condiviso con la pronuncia della sentenza. ll sindaco di Anacapri Franco Cerrotta e l’amministratore dell’Anacapri Servizi Paolo Staiano, oltre a pagare la condanna di 10mila euro ciascuno dovranno pagare anche per spese processuali ognuno 2mila euro. Essendo questa condanna penale verrà iscritta sul certificato penale del primo cittadino anacaprese oltre che dell’amministratore della società che si occupa dei rifiuti di Anacapri.